Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 22679/2009 Riduci

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 22679 del 27/10/2009
Circolazione stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Contenuto del verbale di contestazione - La mancata indicazione nell'ordinanza ingiunzione del termine previsto a pena di decadenza per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa integra non già la sua nullità, bensì una mera irregolarità del provvedimento, che non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dep. (OMISSIS) 2004 il Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto accoglieva l'opposizione proposta da C. P. avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione del codice della strada sul rilievo che nel predetto verbale non era indicata l'autorità territorialmente competente a decidere nel caso di impugnazione; riteneva, di conseguenza, assorbiti gli altri motivi dell'opposizione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Monterotondo sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, denuncia l'erroneità del pronuncia laddove aveva ritento l'illegittimità del verbale impugnato per mancata indicazione dell'autorità competente a decidere nel caso di impugnazione.

Il motivo è fondato.

In tema di sanzioni amministrative, la mancata indicazione nell'ordinanza ingiunzione del termine previsto a pena di decadenza per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa - indicazioni prescritte dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4 - integra non già la nullità bensì una mera irregolarità del provvedimento, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell'interessato, del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 ma non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato (Cass. 12895/2006; 1405/2006).

In considerazione dell'accoglimento del primo motivo e del conseguente annullamento della decisione di primo grado, il secondo motivo, con cui si denuncia il mancato esame del merito della controversia, è assorbito.

Il ricorso va accolto.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto in persona di altro magistrato.

  

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